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sabato 11 giugno 2016

COME CAMBIA IL TERZO SETTORE (CORSERA 27-5-2016)





Nel Maggio trascorso il Parlamento ha approvato la Legge recante le linee guida ed i paletti che il Governo dovrà prendere in considerazione nella stesura della Legge delegata (dalle Camere) che inquadrerà il Terzo Settore o Settore non-profit.

Due Premesse di fondo e due note.

Premessa 1. La censura della magistratura europea è da tempo nota: il Terzo Settore, declinato in termini di associazionismo, è meritevole nella sua interezza di agevolazioni, agevolazioni che non possono essere dal legislatore nazionale ritagliate su misura per ciascuna delle sue creature (adv, aps, onlus, asd, …).
La Riforma del Terzo Settore recepirà i contenuti delle decisioni dei giudici europei?

Premessa 2. Sarebbe opportuno che al legislatore fosse fatto presente che il Settore non-profit non è solo quello al quale, in linea generale, l’edizione di lunedì de “il Sole 24ORE” dedica un discreto spazio, quello costituito dalle mega “imprese sociali”  dai contorni giuridici talvolta sfuggenti, ambigui.

Le due note.

Nota 1. L’aspetto tributario dovrebbe caratterizzare i lavori di Riforma; le questioni fiscali aperte del Terzo Settore sono diverse e così tecniche da fare sì che in questa sede vi sia un primo elenco:

Ø     i confini fra “attività motoria” ed “attività sportiva dilettantistica” (la discutibile Risoluzione n. 38/E del 17 Maggio 2010);
Ø     l’estensione dello strumento agevolato dei compensi ai dilettanti sportivi (€ 7.500 in sostanza “esentasse”) ad ambienti che non siano solo quelli delle filodrammatiche, delle bande musicali e dei cori;
Ø     l’estensione alle “attività di gestione manuali” (il taglio dell’erba dei campi di giuoco, la pulizia e la piccola manutenzione degli spogliatoi, il lavaggio ed il riassetto delle divise da giuoco, la messa in opera e l’attrezzamento a turnazione degli spazi di giuoco all’interno delle strutture …) della normativa dei compensi agli sportivi dilettanti;
Ø     i confini dei casi in cui l’aderente ad una associazione di promozione sociale può essere remunerato senza la messa in discussione della non lucratività dell’ente;
Ø     l’applicazione dello spesometro alle associazioni operanti nel regime contabile-tributario ex Legge n. 398/1991.
Al di là di quanto sopra, tuttavia il vero focus del Terzo Settore è quello della presa di coscienza della classe dirigente politica circa il fatto che esso oggi rappresenta il più importante “ammortizzatore sociale” fra quelli non ufficiali.

Nota 2. Il più importante “ammortizzatore sociale” fra quelli non ufficiali è il Settore non-profit. Alcuni esempi concreti:

1)     persone in stato di disagio rispetto al mercato del lavoro si recano dal professionista di turno non più per avviare un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande (bar), ma un circolo culturale, non più per aprire una attività di ristorazione, ma un circolo eno-gastronomico, con l’obiettivo di “sbarcare il lunario”;
2)     giovani laureate si recano dal professionista di turno per costituire associazioni non-profit al fine di accedere a risorse pubbliche nel settore della progettualità pedagogica – educativa - formativa, assicurandosi un’entrata in denaro in barba al divieto di distribuzione di somme fra gli associati;
3)     lo strumento dei compensi ai dilettanti sportivi no-tax/inail/inps area fino ad € 7.500 annui sta tenendo in piedi l’esercito dei neo-dottori in scienze motorie; è strano, ma non sembra che i numeri di tale fenomenologia siano mai stati resi noti. Ci sarà un motivo di tenuta sociale? Sì, di tenuta sociale: sopra la soglia citata si tratta di redditi non di lavoro, quindi non vi è contribuzione previdenziale, p.es. quella Inps-Gestione Separata che sta per contro mettendo in difficoltà il popolo delle partita iva nei regimi di vantaggio. Sono squilibri non secondari che interessano in particolare le giovani generazioni.

Ecco, di fronte a questo quadro che potrebbe ulteriormente degenerare, una Riforma del Terzo Settore “responsabile” dovrebbe valutare i margini di manovra, a livello di bilancio ed a livello europeo, per applicare una misura di politica sociale  “innovativa”:
Ø     prevedere una imposizione forfettaria, ai fini Iva ed Ires, in capo alle associazioni (il modello è quello della Legge 16 Dicembre 1991, n. 398) delle quote associative eccedenti una determinata soglia, e dei corrispettivi provenienti dalla cessione di beni e di servizi ai soci, in cambio di un “reddito minimo esentasse”  dichiarato dai soci lavoratori e, eventualmente, soggetto ad una contribuzione Inps figurativa.

Un passo pionieristico verso quel sussidio per tutti, inevitabile rimedio di fronte agli annunziati collassi dei sistemi previdenziali nell’Europa occidentale.
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